Statuto nazionale

COSTITUZIONE E SCOPI
ARTICOLO1
E’ costituita dal 1946, nell’ambito e nella disciplina della F.N.S.I., l’Unione Stampa Sportiva Italiana – U.S.S.I., quale gruppo di specializzazione secondo le norme previste dagli articoli 32 e 33 dello Statuto della F.N.S.I. e dell’allegato Regolamento. Essa aderisce all’Association Internationale Presse Sportive (A.I.P.S.)
ARTICOLO 2
L’U.S.S.I. è  articolata   in Gruppi regionali  o  interregionali   di   specializzazione  sportiva costituiti,  nel territorio di competenza delle rispettive Associazioni regionali di  stampa,  da giornalisti professionali e giornalisti collaboratori iscritti alle rispettive Associazioni regionali di Stampa (AA.RR.SS.).
ARTICOLO 3
Comma 1 –  L’U.S.S.I.  è un ‘Associazione di giornalisti aderenti alla F.N.S.I.
Comma 2 –  L’U.S.S.I. opera  per il massimo  riconoscimento  e  per  la  crescita   del giornalismo  sportivo  e  per  la  migliore  tutela  di  tutti  i  giornalisti  sportivi,   anche promuovendo, a tale fine, l’aggiornamento tecnico professionale dei propri iscritti e il loro arricchimento culturale.
Comma 3 – L’U.S.S.I. è impegnata inoltre a sostenere attivamente le iniziative della F.N.S.I. e delle AA. RR. SS.  – di queste procurandosi il patrocinio e la tutela, quando del caso – a difesa dei principi del patto federativo e a tutela della dignità professionale, anche a mezzo della corretta applicazione del contratto collettivo nazionale relativo al lavoro giornalistico.
Comma 4 – L’U.S.S.I. coordina l’azione dei Gruppi regionali o interregionali aderenti e promuove e disciplina la costituzione di altri Gruppi. Fra i suoi obiettivi preminenti si pongono, tra gli altri, la promozione e il sostegno di ogni iniziativa ritenuta utile al processo di potenziamento dello Sport in tutte le sue componenti, con riferimento ad una moderna concezione dello Sport stesso quale strumento di sviluppo e di emancipazione sociale.
Comma 5 – L’U.S.S.I. è senza fine di lucro.
Comma 6 – L’U.S.S.I. è riconosciuta dal CONI quale Associazione benemerita; essa è retta da norme statutarie e regolamentari in armonia con l’ordinamento sportivo nazionale ed internazionale, ispirate al principio democratico di partecipazione di uomini e donne in condizioni di uguaglianza e pari opportunità  nonché in armonia con lo Statuto del CONI, con i principi fondamentali e con le deliberazioni e gli indirizzi del CONI stesso ed in adesione al Codice di comportamento sportivo emanato dal CONI.
ARTICOLAZIONE TERRITORIALE E COSTITUZIONE DEI GRUPPI
ARTICOLO 4
Comma 1 – Per una più efficace azione organizzativa e di reale solidarietà fra gli iscritti, l’U.S.S.I. è articolata in  Gruppi  regionali  nell’ambito  delle  rispettive  AA. RR. SS.  di appartenenza. Gli  Statuti  dei  singoli Gruppi dovranno  essere  in  armonia  con  quello dell’Unione Stampa Sportiva Italiana. I Gruppi sono regolarmente costituiti con l’adesione di almeno quindici iscritti in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 7 del presente Statuto, dei quali almeno dieci giornalisti professionali.
Comma 2 – Gli Statuti dei singoli gruppi dovranno essere presentati al Consiglio Direttivo Nazionale – di cui al successivo art. 10 – con le modalità e nelle forme che sono previste nel “regolamento operativo”; il medesimo Consiglio avrà il compito di verificare che gli Statuti siano redatti in armonia con quello dell’Unione Stampa Sportiva Italiana.
Comma 3 – Presso una ARS non può essere costituito più di un Gruppo. Per una più appropriata azione di rappresentanza, i Gruppi possono, in presenza di almeno 10 iscritti, dei quali almeno 7 giornalisti professionali, strutturarsi in “sezioni provinciali distaccate” di cui dovranno essere specificatamente previste, nello Statuto del Gruppo di appartenenza, attribuzioni e competenze.
Comma 4 – Qualora in una Regione, nella quale esista già una A. R. S., fosse impossibile la costituzione di un gruppo autonomo  nell’ambito  dell’U.S.S.I.  per  la  mancanza  del numero minimo degli iscritti, potrà essere richiesta da parte degli interessati (aventi i requisiti di cui all’articolo 7 del presente Statuto) l’aggregazione ad altro Gruppo regionale limitrofo. Tale richiesta dovrà essere avanzata, in forma scritta, dalla maggioranza degli interessati medesimi ed accettata dal Consiglio Direttivo del Gruppo regionale al quale ci si vuole aggregare, previo parere vincolante del Consiglio Nazionale dell’U.S.S.I..
DELL’AUTONOMIA
ARTICOLO 5
Comma 1 – L’Unione, sul piano nazionale, e i Gruppi, nell’ambito regionale, pur tenuti a coordinarsi con l’obiettivo,  tra gli  altri,  della  massima  correttezza  e  trasparenza dei rispettivi  bilanci,  sono  funzionalmente,  organizzativamente  e   amministrativamente autonomi.
Comma 2 – Unione e Gruppi   operano, comunque, in   modo da  non  violare  Statuti   e Regolamenti della F.N.S.I.. I Gruppi, inoltre, devono adeguarsi alla normativa dell’Unione Nazionale e operare nel pieno rispetto del suo Statuto e delle delibere del suo Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 6
Comma 1 – In presenza di accertate e gravi irregolarità di gestione e/o di funzionamento, e anche in caso  di  mancata  osservanza  delle  norme  del  presente  Statuto,  il  Consiglio Direttivo  Nazionale  dell’ U.S.S.I.  potrà  deliberare  la  decadenza  degli  organi  ed   il commissariamento di singoli Gruppi Regionali o interregionali nominando un Commissario.
Comma 2 – Il Commissario così nominato provvede, entro 90 giorni, a indire l’assemblea elettiva per la  ricostituzione  di  tutti  gli  organi  del  Gruppo  regionale  o  interregionale interessato. In caso di comprovata impossibilità, il Consiglio Direttivo  ( ovvero il Comitato di Presidenza salvo ratifica del Consiglio Direttivo) provvederà a prolungare il periodo di commissariamento fino ad un periodo di sei mesi rinnovabile per motivate ragioni per una sola volta  al massimo per eguale periodo
REQUISITI, DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
ARTICOLO 7
Comma 1 – Possono essere associati all’U.S.S.I. esclusivamente i giornalisti professionali e i giornalisti collaboratori regolarmente iscritti ai rispettivi elenchi della F.N.S.I. attraverso le AA. RR. SS.  e che  esercitano  continuativamente  e/o  prevalentemente  l’attività   di giornalista sportivo.
Comma 2 – Ogni socio ha diritto a partecipare alle assemblee, secondo le norme statutarie e regolamentari, partecipando all’attività ufficiale dell’U.S.S.I. Tutti i soci,  se  in  possesso dei requisiti  richiesti  dalle  norme  statutarie  e  regolamentari,  possono  concorrere  alle cariche sociali.
Comma 3 – Ogni socio è tenuto ad osservare lo Statuto, così come approvato, nonché i Regolamenti dell’U.S.S.I., emanati od emanandi. Ciascun socio è tenuto a dare attuazione alle deliberazioni e decisioni degli organi associativi, adottate nel rispetto delle specifiche sfere di competenza, oltre che ad adempiere agli obblighi, anche di carattere economico, secondo le norme e le deliberazioni sociali.
Comma 4 – E’ fatto divieto di far parte dell’U.S.S.I. a chi si sia sottratto volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento ai procedimenti disciplinari instaurati a suo carico o alle sanzioni irrogate nei suoi confronti dagli Organi disciplinari della Fnsi e dell’Ordine dei Giornalisti. E’ inoltre  sancito  il  divieto  di  far  parte  dell’U.S.S.I.  per  un periodo di dieci anni per quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento alle sanzioni irrogate nei loro confronti da organi di giustizia sportiva.  A tal fine  la  segreteria  emetterà  apposita  attestazione  a  far  data dalla quale decorre il periodo suindicato. Il tesseramento di tali soggetti è comunque subordinato alla esecuzione della sanzione irrogata.
ORGANI
ARTICOLO 8
Comma 1 – Sono organi dell’Unione Stampa Sportiva Italiana:
il Congresso Nazionale;
il Consiglio Direttivo Nazionale;
il Presidente Nazionale;
il Comitato di Presidenza;
il Collegio dei Revisori;
la Conferenza Nazionale dei Presidenti.
IL CONGRESSO NAZIONALE
ARTICOLO 9
Comma 1 – Il Congresso Nazionale è il supremo organo dell’U.S.S.I.. Ad esso spettano i poteri deliberativi in ordine alle direttive generali dell’Unione.
Comma 2 – Il Congresso Nazionale è indetto dal Consiglio Direttivo Nazionale ed è convocato dal Presidente Nazionale.
Comma 3 – E’ un Collegio elettivo, formato dai rappresentanti dei Gruppi regionali e interregionali designati dalle rispettive Assemblee. I Presidenti di Gruppo sono di diritto inseriti tra i delegati al Congresso.
Comma 4 -Il Congresso è convocato ordinariamente dal Presidente entro il  15 marzo dell’anno successivo allo svolgimento dei Giochi Olimpici estivi per il rinnovo delle cariche elettive ed, in via straordinaria, ogni volta che lo stesso Presidente lo ritenga opportuno.
Comma 5 – Il Congresso è convocato dal Presidente con lettera inviata ai Presidenti dei Gruppi Regionali tramite utilizzo dei mezzi tecnologici esistenti (e-mail). La convocazione, da spedire almeno 30 giorni prima della data fissata, deve contenere, oltre all’ordine del giorno, l’indicazione degli aventi diritto al voto. In casi di particolare e comprovata urgenza, il temine di cui sopra è dimezzato.
Comma 6 – La convocazione   del  Congresso  è   obbligatoria   se   richiesta  per  iscritto,  e  motivata,  dalla  metà   più   uno  dei  Gruppi   Regionali aventi diritto al voto o  della  metà  più  uno  dei membri del  Consiglio  Direttivo.  In questi casi la convocazione e la  celebrazione  del  Congresso  devono avvenire entro 90 giorni.
Comma 7 – I Gruppi  regionali  possono,  a  loro  volta,  richiedere  motivatamente l’inclusione nell’ordine del giorno di propri  argomenti  entro  e  non oltre 15 giorni dal  ricevimento della convocazione. L’ordine  del  giorno  definitivo  deve  essere  inviato  entro  10 giorni dallo svolgimento del Congresso.
Comma 8 – La  verifica  dei  poteri  di  voto è  demandata  ad  una apposita Commissione Verifica Poteri di cui al successivo art. 17.
Comma 9 – Il Congresso è regolarmente insediato in prima convocazione con la presenza, fisica o per delega, della maggioranza degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione, il Congresso è valido con la presenza di almeno il 30% degli aventi diritto al voto..
Comma 10 – In ogni caso, il Congresso delibera validamente a maggioranza semplice, salvo quando specificamente previsto un quorum deliberativo speciale.
Comma 11 – Il Congresso è insediato dal Presidente dell’U.S.S.I. o da chi ne fa le veci; quale suo primo atto l’Assemblea elegge il proprio presidente. Il Congresso per le sue deliberazioni è costituito dai rappresentanti dei Gruppi Regionali che sono attribuiti come segue:
ogni Gruppo in quanto tale dispone di un rappresentante nella figura del Presidente o da un rappresentante da lui designato  per  iscritto  in  sua  sostituzione  purché aderente al Gruppo;
per ogni venti soci professionali, o frazione di venti superiore a dieci,  ogni Gruppo ha diritto ad un rappresentante , fino ad un massimo di quattro, più un ulteriore rappresentante per i gruppi che superino i cento iscritti professionali;
per ogni venti soci collaboratori, o frazione di venti superiore a dieci, ogni Gruppo ha diritto ad  un  rappresentante  fino ad  un  massimo di due,  più  un  ulteriore rappresentante per i gruppi che superino i cento iscritti collaboratori.
Comma 12 – Precludono la partecipazione al Congresso la morosità delle quote associative da parte dei soci o dei Gruppi Regionali (da versare entro i termini) e l’irrogazione al socio di una sanzione inibitiva o sospensiva in corso di esecuzione.
Comma 13 – Il Congresso elegge a scrutinio segreto con votazioni separate il Presidente e il Consiglio Direttivo. Mentre per la carica di Presidente giornalisti professionali e collaboratori votano indistintamente, per tutte le altre cariche i giornalisti professionali ed i giornalisti collaboratori votano separatamente i propri rappresentanti.
Comma 14 – Per l’elezione del Presidente  è richiesta la maggioranza assoluta (50% più uno degli aventi diritto al voto).
Comma 15 – Le candidature a Presidente dell’U.S.S.I. devono essere presentate con le modalità di cui al  regolamento  operativo  alla  commissione  elettorale. Per le candidature alle altre cariche non è previsto termine di presentazione.
Comma 16 – Vengono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di preferenze. In caso di parità di voti prevale il candidato più anziano per iscrizione al Gruppo e, in caso di ulteriore parità, quello più anziano per iscrizione all’Ordine dei Giornalisti e, in estremo subordine, il  più anziano per età.
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
ARTICOLO 10
Comma 1 – Il  Consiglio  Direttivo  è  formato  dal  Presidente,  da  14  giornalisti professionali  e  da  6  giornalisti  collaboratori,  rispettivamente eletti alla carica di Consigliere  Nazionale  dalle  categorie  di  appartenenza.
Comma 2 -Alle riunioni del Consiglio  partecipano  di  diritto  il   Presidente  della Conferenza Nazionale dei Presidenti con diritto di voto ed il rappresentante della F.N.S.I. con funzione esclusivamente consultiva.
Comma 3 – Il Consiglio Direttivo è realizzatore delle direttive del  Congresso  per  il raggiungimento degli scopi istituzionali e funzionali dell’U.S.S.I.; approva i bilanci di previsione e consuntivi ed ha il compito di relazionare il Congresso sull’andamento della gestione.
Comma 4 – Il Consiglio è convocato dal Presidente almeno 10 giorni prima con lettera inviata ai componenti tramite utilizzo dei mezzi tecnologici esistenti (e-mail). In casi di particolare e comprovata urgenza, il temine di cui sopra è dimezzato.
Comma 5 – Il Consiglio Direttivo è regolarmente insediato con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera validamente a maggioranza semplice di voti. In caso di parità di voti, quello del Presidente o di chi ne fa le veci diventa determinante. Non è consentita la delega del voto.
Comma 6 – Il Consiglio Direttivo può essere convocato dal Presidente neoeletto immediatamente dopo la conclusione del congresso elettivo. Nella prima riunione successiva tutti i membri del Consiglio Direttivo eleggeranno, a maggioranza e con voto segreto, due vicepresidenti  fra i giornalisti professionali ( di cui uno assumerà le funzioni  di  vicepresidente  vicario )  ed  un  vice  presidente  tra  i  giornalisti collaboratori, il segretario generale ed il vice
Comma 7 – Tutte  le  cariche sociali sono  incompatibili  tra  loro,  le  cariche   di Presidente, Consigliere e membro del Collegio dei revisori a livello nazionale sono incompatibili con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in organismi riconosciuti dal CONI. Chiunque si trovi in una situazione di incompatibilità è obbligato entro 15 giorni dal verificarsi della stessa a comunicare al Consiglio la carica che intende occupare per il futuro  dismettendo l’altra. Nel caso di mancato rispetto decadrà dalla carica assunta posteriormente.
Comma 8 – Il Presidente  può ammettere  ai  lavori del Consiglio  Direttivo,  per consultazione e per la trattazione di specifici argomenti, e per il tempo limitato alla trattativa degli argomenti medesimi, estranei al Consiglio , senza diritto di voto.
Comma 9 – In caso di assenza non giustificata di un consigliere per tre riunioni consecutive, il Consiglio Direttivo può procedere alla sua sostituzione in base all’ordine dei non eletti. Altrettanto dicasi in caso di dimissioni o morte di uno o più consiglieri. Nel caso in cui l’elenco dei non eletti sia esaurito il Consiglio Direttivo procederà per cooptazione mediante votazione all’interno dello stesso Consiglio Direttivo. Il soggetto cooptato dovrà essere votato dalla maggioranza qualificata dei membri del Consiglio Direttivo.
Comma 10 – Il Consiglio Direttivo deve ritenersi decaduto, con conseguente necessaria convocazione del Congresso Straordinario se, per qualsiasi ragione o vicenda, vengano a mancare la metà più uno dei suoi componenti.
Comma 11 – Le dimissioni che comportano la decadenza degli organi sono da considerarsi irrevocabili.
IL PRESIDENTE
ARTICOLO 11
Comma 1 – Il Presidente del Consiglio Direttivo è il Presidente dell’Unione che rappresenta legalmente nelle sedi e nelle giurisdizioni consentite all’U.S.S.I., compatibilmente cioè con la superiore autorità e rappresentatività della F. N. S. I. .
Comma 2 – Il Presidente convoca il Congresso in tutti i casi previsti dal presente Statuto.
Comma 3 – E’ l’esecutore delle deliberazioni del Consiglio Direttivo che convoca almeno tre volte l’anno e quando ne facciano richiesta almeno tre Gruppi Regionali. Se non vi provvede con la periodicità predetta o sollecitamente dopo ricevutane richiesta, uno dei vice presidenti può a lui sostituirsi e convocare in sua vece il Consiglio Direttivo.
Comma 4 – Il Presidente, o chi per esso, fissa l’ordine del giorno dei lavori consiliari ed è tenuto ad inserire nell’ordine del giorno argomenti indicati anche da un solo consigliere con richiesta motivata e fatta pervenire almeno otto giorni prima della riunione.
Comma 5 – Il Presidente deve considerasi decaduto nei casi previsti dagli artt. 22 e 23 del presente Statuto, ed in ogni altro caso di impedimento permanente dello stesso. In tali casi il Vicepresidente Vicario convoca, entro 30 giorni, il Congresso Straordinario per l’elezione del Presidente con le modalità e le forme di cui all’art. 9.
IL SEGRETARIO GENERALE
ARTICOLO 12
Il Segretario Generale, nominato dal Consiglio Direttivo tra i consiglieri eletti nella sua prima seduta:
a)provvede alla gestione amministrativa dell’U.S.S.I. in adesione alle indicazioni fornite dal Consiglio Direttivo
b)partecipa in qualità di componente alle sedute del Comitato di Presidenza con diritto di voto, curando la tenuta dei relativi verbali
c)cura la tenuta dei verbali del Consiglio Direttivo.
IL VICE SEGRETARIO
ARTICOLO 13
Il Vice Segretario, nominato dal Consiglio Direttivo tra i consiglieri eletti nella sua prima seduta:
a)collabora con il Segretario Generale per l’espletamento delle attività affidate a quest’ultimo
b)partecipa in qualità di componente alle sedute del Comitato di Presidenza con diritto di voto.
IL COMITATO DI PRESIDENZA
ARTICOLO 14
Comma 1 – Il Presidente, i tre Vice Presidenti, il Segretario Generale e il Vice Segretario Generale costituiscono il Comitato di Presidenza. Alle riunioni del Comitato di Presidenza partecipa, con funzione consultiva, il Presidente della Conferenza Nazionale dei Presidenti.
Comma 2 – Ad esso il Consiglio direttivo può delegare, ai fini di immediata esecutività e realizzazione, proprie funzioni. In situazioni di particolare urgenza, il Comitato esercita i poteri deliberanti che sono propri del Consiglio Direttivo, riferendone a quest’ultimo nella prima seduta consiliare, per la necessaria ratifica.
Comma 3 – Il Comitato, convocato dal Presidente, il quale ne dà avviso almeno 5 giorni prima, è validamente costituito con l’intervento di almeno tre componenti e decide a maggioranza di due terzi degli intervenuti.
Comma 4 – Il Comitato di Presidenza predispone il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo da sottoporre all’approvazione del Consiglio Direttivo.
IL COLLEGIO DEI REVISORI
ARTICOLO 15
Comma 1 – Il Congresso Nazionale elegge – a maggioranza – i membri del Collegio dei Revisori formato da un membro , anche non giornalista, iscritto all’Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, da un giornalista professionale e da un giornalista collaboratore che non ricoprano la stessa carica presso la F.N.S.I. o in altro Gruppo di specializzazione riconosciuto dalla F.N.S.I.. Il Congresso elegge inoltre un supplente per ognuna delle tre categorie destinati a sostituire il revisore effettivo della stessa categoria di appartenenza in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo. Tutti i componenti del Collegio dei Revisori devono possedere adeguata e comprovata competenza.
Comma 2 – Il Collegio dei Revisori nomina nella sua prima riunione il proprio Presidente, scegliendolo fra gli eletti.
Comma 3 – I componenti il Collegio dei Revisori hanno l’obbligo di partecipare al Congresso oltre che alle riunioni degli organi deliberanti, nelle quali, pur senza diritto di voto, hanno facoltà di far iscrivere a verbale proprie dichiarazioni sugli argomenti oggetto di deliberazione.
Comma 4 – Alle sostituzioni ed alle integrazioni dei membri del Collegio dei Revisori si provvede, se possibile, con i membri supplenti sino al primo congresso utile. Ove non sia possibile, si procede con la surroga dei primi dei non eletti.
Comma 5 – Il Collegio dei Revisori si riunisce d’ufficio ogni tre mesi per accertare la consistenza di cassa. Suo compito istituzionale è la vigilanza sulla regolare tenuta dell’amministrazione e della contabilità dell’U.S.S.I., oltre che sulla osservanza degli adempimenti eventualmente imposti da norme di legge. Il Presidente dei Revisori presenta al Congresso una relazione sull’andamento della gestione.
Comma 6 – Il Collegio dei revisori verifica, inoltre, il bilancio consuntivo predisposto dal Comitato di Presidenza e redige, in piena autonomia, la relazione accompagnatoria.
Comma 7 – I Gruppi Regionali saranno tenuti alla nomina del Collegio dei Revisori solo nel caso in cui l’attività degli stessi comporti complessi movimenti di denaro.
LA CONFERENZA NAZIONALE DEI PRESIDENTI
ARTICOLO 16
La Conferenza Nazionale dei Presidenti è composta dai Presidenti in carica dei Gruppi regionali ed in caso di  impedimento da un delegato indicato dallo stesso Presidente impedito. Qualora, per dimissioni o per altri motivi, un Presidente fosse impedito in via definitiva o fosse dimissionario, al suo posto subentrerà il vice Presidente professionale fino all’elezione del nuovo Presidente. Uno dei Presidenti dei Gruppi regionali viene eletto ( a maggioranza semplice) alla carica di Presidente della Conferenza, con votazione segreta effettuata tra tutti i Presidenti. La carica è rinnovabile e ha durata quadriennale.
La Conferenza Nazionale, istituita per recepire le esigenze e le istanze dei Gruppi Regionali in una visione globale delle problematiche, deve riunirsi almeno due volte ogni anno, convocata dal Presidente con un preavviso di almeno dieci giorni.
COMMISSIONE VERIFICA POTERI
ARTICOLO 17                                                                                                                      La Commissione Verifica Poteri è composta da cinque membri,di cui quattro nominati uno ciascuno dai quattro Gruppi regionali che possiedono il maggior numero di associati ed uno  dal Gruppo regionale con il minor numero di associati. All’atto dell’insediamento, la Commissione  provvederà  ad  eleggere  a  maggioranza il Presidente ed  eventualmente  un  Segretario.  I  componenti della Commissione Verifica Poteri non potranno essere candidati a nessuna carica elettiva nell’ambito del Congresso.
CONTROVERSIE
ARTICOLO 18
Per qualsiasi controversia gli iscritti all’U.S.S.I. si rimettono in primo grado al collegi dei Probiviri delle Associazioni regionali della stampa di relativa appartenenza e, in secondo grado, al Collegio Nazionale della F.N.S.I..
FONDO COMUNE – BILANCIO
ARTICOLO 19
Il Fondo comune è costituito:
dalle quote di partecipazione degli iscritti e dei Gruppi;
da tutti i beni mobili e immobili appartenenti all’U.S.S.I.;
dai contributi degli iscritti e dalle elargizioni di terzi, enti pubblici e privati;
da ogni altra entrata che concorra ad incrementare il fondo comune.
ARTICOLO 20
Comma 1 – L’esercizio dell’Associazione si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Comma 2 – Entro 3 mesi dalla chiusura dell’esercizio, il Comitato di Presidenza deve redigere il rendiconto consuntivo economico e finanziario da sottoporre alla verifica del Collegio dei Revisori.
Comma 3 – Entro il 30 giugno di ciascun anno, il bilancio consuntivo, la relazione del Collegio dei Revisori e del Presidente dovranno essere sottoposti al Consiglio Direttivo Nazionale per l’approvazione. Entro il 31 luglio di ciascun anno il bilancio e la relazione dei Revisori dovranno essere depositati presso la sede nazionale a disposizione degli iscritti che ne facciano richiesta.
Comma 4 – Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Comitato di Presidenza deve, inoltre, redigere  il rendiconto preventivo e presentarlo, nei tre mesi successivi, al Collegio dei revisori per la verifica. Entro il 30 aprile di ciascun anno il bilancio di previsione e la relazione del Collegio dei Revisori dovranno essere approvati dal Consiglio Direttivo Nazionale ed, entro il 31 maggio dello stesso anno, depositati presso la sede nazionale a disposizione degli iscritti che ne facciano richiesta.
Comma 5 – In caso di scioglimento dell’U.S.S.I., per qualunque causa, il suo patrimonio sarà devoluto obbligatoriamente ad altre Associazioni con finalità analoghe oppure a fini di pubblica utilità, sentito il parere di eventuali organismi di controllo e sempre salva diversa destinazione imposta dalla Legge.
SEDE
ARTICOLO 21
La sede istituzionale dell’U.S.S.I. è presso la sede nazionale della F. N. S. I.. Tuttavia  il Consiglio Direttivo dell’U.S.S.I., su indicazione del  Presidente,  può  stabilire  una  sede operativa diversa per esigenze di natura funzionale.
CARICHE, LORO DURATA E VACANZE
ARTICOLO 22
Comma 1 – Possono concorrere alle cariche elettive dell’U.S.S.I. tutti i soci (art. 7) che provino di:
– essere iscritti all’Ordine dei Giornalisti ed alla Federazione Nazionale della Stampa Italiana
– non aver riportato condanne penali definitive, per reati non colposi, a pene detentive con durata superiore ad un anno ovvero a pene che comportino l’interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;
– non aver riportato nell’ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno da parte delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;
– non aver subito sanzioni di sospensione dall’attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive.
Comma 2 – La inesistenza ab origine di uno dei requisiti di eleggibilità, accertata o avveratasi successivamente all’elezione, comporta l’immediata decadenza dalla carica.
Comma 3 – Quanto alle modalità di presentazione delle candidature, si rinvia, sin d’ora, al  regolamento operativo.
Comma 4 – Le cariche hanno durata quadriennale e sono rinnovabili. Esse non danno diritto a compenso di sorta, a nessun titolo, ma soltanto al rimborso delle spese vive eventualmente sostenute da un eletto nell’esecuzione di uno specifico mandato affidatogli dal Congresso, dal Consiglio Direttivo o dal Comitato di Presidenza.
Comma 5 – Qualora  un  Consigliere  collaboratore,  nel  corso del  mandato, divenga giornalista professionale rimarrà in carica nel Consiglio Direttivo con la nuova qualifica.
Comma 6 – Nel caso di impedimento temporaneo del Presidente l’esercizio di tutte le funzioni è demandato al Vicepresidente Vicario; nel caso l’impedimento assuma, per qualsiasi motivo, carattere definitivo il Vice Presidente Vicario provvederà alla convocazione del Congresso straordinario per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo. Lo stesso dicasi per il caso di dimissioni del Presidente.
Comma 7 – Nel caso di dimissioni contemporanee, ovvero presentate in un arco temporale inferiore a sette giorni, di oltre la metà dei Consiglieri eletti, si avrà la decadenza del Presidente e dell’intero Consiglio Direttivo, cui spetterà l’ordinaria amministrazione sino alla Convocazione del Congresso straordinario. In tal caso rimarranno in carica i Revisori sino alla scadenza del mandato. Le dimissioni che determinano la decadenza degli organi associativi sono irrevocabili.
Comma 8 – Tutte  le  Assemblee  straordinarie  di  cui  sopra,   devono  essere obbligatoriamente convocate entro 30 giorni dall’evento e celebrate entro i 30 giorni successivi.
CONTRIBUTI
ARTICOLO 23
Il Consiglio Direttivo stabilisce ogni anno la misura della quota che ogni Gruppo Regionale deve versare all’U. S. S .I  per conto di ciascun iscritto.
PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO
ARTICOLO 24
Comma 1 – Ciascun socio, regolarmente iscritto, è escluso dall’U.S.S.I.:
1) al venire meno delle qualità di cui all’art. 7;
2) nel caso di dimissioni;
3) qualora abbandoni l’attività di giornalista sportivo;
4) nel caso di morosità;
5) nel caso di radiazione comminata dagli organi di giustizia a seguito di gravi violazioni dell’ordinamento sociale.
Comma 2 – La perdita della qualità, nei casi di cui ai numeri 1 e 3, non opera per quei soci che abbiano fatto parte dell’U.S.S.I. per almeno 15 anni e per i soci collocati in quiescenza, i quali conservano la qualità di socio ordinario.
MODIFICHE STATUTARIE
ARTICOLO 25
Comma 1 – L’Unione si dà il proprio Statuto, formulato in termini compatibili con quello della F. N. S. I.. I Gruppi regionali e interregionali elaborano il loro Statuto in conformità a quello dell’Unione che li approva a norma dell’art. 4 e del relativo rinvio.
Lo  Statuto  Nazionale  è  deliberato  dal   Congresso  che lo approva con la presenza di almeno il 70% dei delegati e con la maggioranza dei due terzi dei presenti.
Comma 2 – Le proposte di modifica dello Statuto, determinate e specifiche, devono essere presentate, corredate delle motivazioni che le ispirano, dal Consiglio Direttivo ovvero dalla metà più uno dei Gruppi aventi diritto al voto.
Comma 3 – Il Consiglio Direttivo, verificata la ritualità della richiesta, indice, entro 30 giorni, il Congresso straordinario, che dovrà tenersi nei successivi 30 giorni.
Comma 4 – Il Consiglio Direttivo, nell’indire il Congresso, deve, in ogni caso, riportare integralmente, nell’ordine del giorno, le proposte di modifica.
Comma 5 – Ogni modifica statutaria è approvata e resa esecutiva se ottiene in Congresso la maggioranza dei due terzi degli associati presenti.
SCIOGLIMENTO  E LIQUIDAZIONE
Comma 1 – L’Ussi che ha durata  indeterminata fino all’esaurimento di tutti i suoi scopi, è sciolta con deliberazione a maggioranza dei quattro quinti degli associati aventi diritto al voto. Con la stessa maggioranza  sono nominati i liquidatori, di cui devono essere determinati i poteri, e viene stabilita la destinazione dell’eventuale patrimonio residuo in conformità con il dettato dell’art. 20, ultimo comma.
Comma 2 -La convocazione dell’assemblea, al fine di statuire in merito allo scioglimento, deve essere richiesta da almeno i quattro quinti dei soci aventi diritto al voto i quali, a detta convocazione, dovranno partecipare direttamente.
RINVIO
ARTICOLO 27
Per quanto non disposto dal presente Statuto operano le norme della legge istitutiva dell’Ordine dei giornalisti e quelle statutarie della F.N.S.I..
ENTRATA IN VIGORE
ARTICOLO 28
Il presente Statuto entra in vigore a seguito dell’approvazione da parte della FNSI e del CONI.
Approvato all’unanimità dal Congresso Straordinario di Roma del 27 maggio 2012

COSTITUZIONE E SCOPIARTICOLO1E’ costituita dal 1946, nell’ambito e nella disciplina della F.N.S.I., l’Unione Stampa Sportiva Italiana – U.S.S.I., quale gruppo di specializzazione secondo le norme previste dagli articoli 32 e 33 dello Statuto della F.N.S.I. e dell’allegato Regolamento. Essa aderisce all’Association Internationale Presse Sportive (A.I.P.S.)
ARTICOLO 2L’U.S.S.I. è  articolata   in Gruppi regionali  o  interregionali   di   specializzazione  sportiva costituiti,  nel territorio di competenza delle rispettive Associazioni regionali di  stampa,  da giornalisti professionali e giornalisti collaboratori iscritti alle rispettive Associazioni regionali di Stampa (AA.RR.SS.).
ARTICOLO 3Comma 1 –  L’U.S.S.I.  è un ‘Associazione di giornalisti aderenti alla F.N.S.I.Comma 2 –  L’U.S.S.I. opera  per il massimo  riconoscimento  e  per  la  crescita   del giornalismo  sportivo  e  per  la  migliore  tutela  di  tutti  i  giornalisti  sportivi,   anche promuovendo, a tale fine, l’aggiornamento tecnico professionale dei propri iscritti e il loro arricchimento culturale.Comma 3 – L’U.S.S.I. è impegnata inoltre a sostenere attivamente le iniziative della F.N.S.I. e delle AA. RR. SS.  – di queste procurandosi il patrocinio e la tutela, quando del caso – a difesa dei principi del patto federativo e a tutela della dignità professionale, anche a mezzo della corretta applicazione del contratto collettivo nazionale relativo al lavoro giornalistico.Comma 4 – L’U.S.S.I. coordina l’azione dei Gruppi regionali o interregionali aderenti e promuove e disciplina la costituzione di altri Gruppi. Fra i suoi obiettivi preminenti si pongono, tra gli altri, la promozione e il sostegno di ogni iniziativa ritenuta utile al processo di potenziamento dello Sport in tutte le sue componenti, con riferimento ad una moderna concezione dello Sport stesso quale strumento di sviluppo e di emancipazione sociale.Comma 5 – L’U.S.S.I. è senza fine di lucro.Comma 6 – L’U.S.S.I. è riconosciuta dal CONI quale Associazione benemerita; essa è retta da norme statutarie e regolamentari in armonia con l’ordinamento sportivo nazionale ed internazionale, ispirate al principio democratico di partecipazione di uomini e donne in condizioni di uguaglianza e pari opportunità  nonché in armonia con lo Statuto del CONI, con i principi fondamentali e con le deliberazioni e gli indirizzi del CONI stesso ed in adesione al Codice di comportamento sportivo emanato dal CONI.

ARTICOLAZIONE TERRITORIALE E COSTITUZIONE DEI GRUPPI
ARTICOLO 4Comma 1 – Per una più efficace azione organizzativa e di reale solidarietà fra gli iscritti, l’U.S.S.I. è articolata in  Gruppi  regionali  nell’ambito  delle  rispettive  AA. RR. SS.  di appartenenza. Gli  Statuti  dei  singoli Gruppi dovranno  essere  in  armonia  con  quello dell’Unione Stampa Sportiva Italiana. I Gruppi sono regolarmente costituiti con l’adesione di almeno quindici iscritti in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 7 del presente Statuto, dei quali almeno dieci giornalisti professionali.Comma 2 – Gli Statuti dei singoli gruppi dovranno essere presentati al Consiglio Direttivo Nazionale – di cui al successivo art. 10 – con le modalità e nelle forme che sono previste nel “regolamento operativo”; il medesimo Consiglio avrà il compito di verificare che gli Statuti siano redatti in armonia con quello dell’Unione Stampa Sportiva Italiana.Comma 3 – Presso una ARS non può essere costituito più di un Gruppo. Per una più appropriata azione di rappresentanza, i Gruppi possono, in presenza di almeno 10 iscritti, dei quali almeno 7 giornalisti professionali, strutturarsi in “sezioni provinciali distaccate” di cui dovranno essere specificatamente previste, nello Statuto del Gruppo di appartenenza, attribuzioni e competenze.Comma 4 – Qualora in una Regione, nella quale esista già una A. R. S., fosse impossibile la costituzione di un gruppo autonomo  nell’ambito  dell’U.S.S.I.  per  la  mancanza  del numero minimo degli iscritti, potrà essere richiesta da parte degli interessati (aventi i requisiti di cui all’articolo 7 del presente Statuto) l’aggregazione ad altro Gruppo regionale limitrofo. Tale richiesta dovrà essere avanzata, in forma scritta, dalla maggioranza degli interessati medesimi ed accettata dal Consiglio Direttivo del Gruppo regionale al quale ci si vuole aggregare, previo parere vincolante del Consiglio Nazionale dell’U.S.S.I..

DELL’AUTONOMIA
ARTICOLO 5Comma 1 – L’Unione, sul piano nazionale, e i Gruppi, nell’ambito regionale, pur tenuti a coordinarsi con l’obiettivo,  tra gli  altri,  della  massima  correttezza  e  trasparenza dei rispettivi  bilanci,  sono  funzionalmente,  organizzativamente  e   amministrativamente autonomi.Comma 2 – Unione e Gruppi   operano, comunque, in   modo da  non  violare  Statuti   e Regolamenti della F.N.S.I.. I Gruppi, inoltre, devono adeguarsi alla normativa dell’Unione Nazionale e operare nel pieno rispetto del suo Statuto e delle delibere del suo Consiglio Direttivo.ARTICOLO 6Comma 1 – In presenza di accertate e gravi irregolarità di gestione e/o di funzionamento, e anche in caso  di  mancata  osservanza  delle  norme  del  presente  Statuto,  il  Consiglio Direttivo  Nazionale  dell’ U.S.S.I.  potrà  deliberare  la  decadenza  degli  organi  ed   il commissariamento di singoli Gruppi Regionali o interregionali nominando un Commissario.Comma 2 – Il Commissario così nominato provvede, entro 90 giorni, a indire l’assemblea elettiva per la  ricostituzione  di  tutti  gli  organi  del  Gruppo  regionale  o  interregionale interessato. In caso di comprovata impossibilità, il Consiglio Direttivo  ( ovvero il Comitato di Presidenza salvo ratifica del Consiglio Direttivo) provvederà a prolungare il periodo di commissariamento fino ad un periodo di sei mesi rinnovabile per motivate ragioni per una sola volta  al massimo per eguale periodo

REQUISITI, DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
ARTICOLO 7Comma 1 – Possono essere associati all’U.S.S.I. esclusivamente i giornalisti professionali e i giornalisti collaboratori regolarmente iscritti ai rispettivi elenchi della F.N.S.I. attraverso le AA. RR. SS.  e che  esercitano  continuativamente  e/o  prevalentemente  l’attività   di giornalista sportivo.Comma 2 – Ogni socio ha diritto a partecipare alle assemblee, secondo le norme statutarie e regolamentari, partecipando all’attività ufficiale dell’U.S.S.I. Tutti i soci,  se  in  possesso dei requisiti  richiesti  dalle  norme  statutarie  e  regolamentari,  possono  concorrere  alle cariche sociali.Comma 3 – Ogni socio è tenuto ad osservare lo Statuto, così come approvato, nonché i Regolamenti dell’U.S.S.I., emanati od emanandi. Ciascun socio è tenuto a dare attuazione alle deliberazioni e decisioni degli organi associativi, adottate nel rispetto delle specifiche sfere di competenza, oltre che ad adempiere agli obblighi, anche di carattere economico, secondo le norme e le deliberazioni sociali.Comma 4 – E’ fatto divieto di far parte dell’U.S.S.I. a chi si sia sottratto volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento ai procedimenti disciplinari instaurati a suo carico o alle sanzioni irrogate nei suoi confronti dagli Organi disciplinari della Fnsi e dell’Ordine dei Giornalisti. E’ inoltre  sancito  il  divieto  di  far  parte  dell’U.S.S.I.  per  un periodo di dieci anni per quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento alle sanzioni irrogate nei loro confronti da organi di giustizia sportiva.  A tal fine  la  segreteria  emetterà  apposita  attestazione  a  far  data dalla quale decorre il periodo suindicato. Il tesseramento di tali soggetti è comunque subordinato alla esecuzione della sanzione irrogata.

ORGANI
ARTICOLO 8Comma 1 – Sono organi dell’Unione Stampa Sportiva Italiana:il Congresso Nazionale;il Consiglio Direttivo Nazionale;il Presidente Nazionale;il Comitato di Presidenza;il Collegio dei Revisori;la Conferenza Nazionale dei Presidenti.

IL CONGRESSO NAZIONALE
ARTICOLO 9Comma 1 – Il Congresso Nazionale è il supremo organo dell’U.S.S.I.. Ad esso spettano i poteri deliberativi in ordine alle direttive generali dell’Unione.Comma 2 – Il Congresso Nazionale è indetto dal Consiglio Direttivo Nazionale ed è convocato dal Presidente Nazionale.Comma 3 – E’ un Collegio elettivo, formato dai rappresentanti dei Gruppi regionali e interregionali designati dalle rispettive Assemblee. I Presidenti di Gruppo sono di diritto inseriti tra i delegati al Congresso.Comma 4 -Il Congresso è convocato ordinariamente dal Presidente entro il  15 marzo dell’anno successivo allo svolgimento dei Giochi Olimpici estivi per il rinnovo delle cariche elettive ed, in via straordinaria, ogni volta che lo stesso Presidente lo ritenga opportuno.Comma 5 – Il Congresso è convocato dal Presidente con lettera inviata ai Presidenti dei Gruppi Regionali tramite utilizzo dei mezzi tecnologici esistenti (e-mail). La convocazione, da spedire almeno 30 giorni prima della data fissata, deve contenere, oltre all’ordine del giorno, l’indicazione degli aventi diritto al voto. In casi di particolare e comprovata urgenza, il temine di cui sopra è dimezzato.Comma 6 – La convocazione   del  Congresso  è   obbligatoria   se   richiesta  per  iscritto,  e  motivata,  dalla  metà   più   uno  dei  Gruppi   Regionali aventi diritto al voto o  della  metà  più  uno  dei membri del  Consiglio  Direttivo.  In questi casi la convocazione e la  celebrazione  del  Congresso  devono avvenire entro 90 giorni.Comma 7 – I Gruppi  regionali  possono,  a  loro  volta,  richiedere  motivatamente l’inclusione nell’ordine del giorno di propri  argomenti  entro  e  non oltre 15 giorni dal  ricevimento della convocazione. L’ordine  del  giorno  definitivo  deve  essere  inviato  entro  10 giorni dallo svolgimento del Congresso.Comma 8 – La  verifica  dei  poteri  di  voto è  demandata  ad  una apposita Commissione Verifica Poteri di cui al successivo art. 17.Comma 9 – Il Congresso è regolarmente insediato in prima convocazione con la presenza, fisica o per delega, della maggioranza degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione, il Congresso è valido con la presenza di almeno il 30% degli aventi diritto al voto..Comma 10 – In ogni caso, il Congresso delibera validamente a maggioranza semplice, salvo quando specificamente previsto un quorum deliberativo speciale.Comma 11 – Il Congresso è insediato dal Presidente dell’U.S.S.I. o da chi ne fa le veci; quale suo primo atto l’Assemblea elegge il proprio presidente. Il Congresso per le sue deliberazioni è costituito dai rappresentanti dei Gruppi Regionali che sono attribuiti come segue:ogni Gruppo in quanto tale dispone di un rappresentante nella figura del Presidente o da un rappresentante da lui designato  per  iscritto  in  sua  sostituzione  purché aderente al Gruppo;per ogni venti soci professionali, o frazione di venti superiore a dieci,  ogni Gruppo ha diritto ad un rappresentante , fino ad un massimo di quattro, più un ulteriore rappresentante per i gruppi che superino i cento iscritti professionali;per ogni venti soci collaboratori, o frazione di venti superiore a dieci, ogni Gruppo ha diritto ad  un  rappresentante  fino ad  un  massimo di due,  più  un  ulteriore rappresentante per i gruppi che superino i cento iscritti collaboratori.Comma 12 – Precludono la partecipazione al Congresso la morosità delle quote associative da parte dei soci o dei Gruppi Regionali (da versare entro i termini) e l’irrogazione al socio di una sanzione inibitiva o sospensiva in corso di esecuzione.Comma 13 – Il Congresso elegge a scrutinio segreto con votazioni separate il Presidente e il Consiglio Direttivo. Mentre per la carica di Presidente giornalisti professionali e collaboratori votano indistintamente, per tutte le altre cariche i giornalisti professionali ed i giornalisti collaboratori votano separatamente i propri rappresentanti.Comma 14 – Per l’elezione del Presidente  è richiesta la maggioranza assoluta (50% più uno degli aventi diritto al voto).Comma 15 – Le candidature a Presidente dell’U.S.S.I. devono essere presentate con le modalità di cui al  regolamento  operativo  alla  commissione  elettorale. Per le candidature alle altre cariche non è previsto termine di presentazione.Comma 16 – Vengono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di preferenze. In caso di parità di voti prevale il candidato più anziano per iscrizione al Gruppo e, in caso di ulteriore parità, quello più anziano per iscrizione all’Ordine dei Giornalisti e, in estremo subordine, il  più anziano per età.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO
ARTICOLO 10Comma 1 – Il  Consiglio  Direttivo  è  formato  dal  Presidente,  da  14  giornalisti professionali  e  da  6  giornalisti  collaboratori,  rispettivamente eletti alla carica di Consigliere  Nazionale  dalle  categorie  di  appartenenza.Comma 2 -Alle riunioni del Consiglio  partecipano  di  diritto  il   Presidente  della Conferenza Nazionale dei Presidenti con diritto di voto ed il rappresentante della F.N.S.I. con funzione esclusivamente consultiva.Comma 3 – Il Consiglio Direttivo è realizzatore delle direttive del  Congresso  per  il raggiungimento degli scopi istituzionali e funzionali dell’U.S.S.I.; approva i bilanci di previsione e consuntivi ed ha il compito di relazionare il Congresso sull’andamento della gestione.Comma 4 – Il Consiglio è convocato dal Presidente almeno 10 giorni prima con lettera inviata ai componenti tramite utilizzo dei mezzi tecnologici esistenti (e-mail). In casi di particolare e comprovata urgenza, il temine di cui sopra è dimezzato.Comma 5 – Il Consiglio Direttivo è regolarmente insediato con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera validamente a maggioranza semplice di voti. In caso di parità di voti, quello del Presidente o di chi ne fa le veci diventa determinante. Non è consentita la delega del voto.Comma 6 – Il Consiglio Direttivo può essere convocato dal Presidente neoeletto immediatamente dopo la conclusione del congresso elettivo. Nella prima riunione successiva tutti i membri del Consiglio Direttivo eleggeranno, a maggioranza e con voto segreto, due vicepresidenti  fra i giornalisti professionali ( di cui uno assumerà le funzioni  di  vicepresidente  vicario )  ed  un  vice  presidente  tra  i  giornalisti collaboratori, il segretario generale ed il viceComma 7 – Tutte  le  cariche sociali sono  incompatibili  tra  loro,  le  cariche   di Presidente, Consigliere e membro del Collegio dei revisori a livello nazionale sono incompatibili con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in organismi riconosciuti dal CONI. Chiunque si trovi in una situazione di incompatibilità è obbligato entro 15 giorni dal verificarsi della stessa a comunicare al Consiglio la carica che intende occupare per il futuro  dismettendo l’altra. Nel caso di mancato rispetto decadrà dalla carica assunta posteriormente.Comma 8 – Il Presidente  può ammettere  ai  lavori del Consiglio  Direttivo,  per consultazione e per la trattazione di specifici argomenti, e per il tempo limitato alla trattativa degli argomenti medesimi, estranei al Consiglio , senza diritto di voto.Comma 9 – In caso di assenza non giustificata di un consigliere per tre riunioni consecutive, il Consiglio Direttivo può procedere alla sua sostituzione in base all’ordine dei non eletti. Altrettanto dicasi in caso di dimissioni o morte di uno o più consiglieri. Nel caso in cui l’elenco dei non eletti sia esaurito il Consiglio Direttivo procederà per cooptazione mediante votazione all’interno dello stesso Consiglio Direttivo. Il soggetto cooptato dovrà essere votato dalla maggioranza qualificata dei membri del Consiglio Direttivo.Comma 10 – Il Consiglio Direttivo deve ritenersi decaduto, con conseguente necessaria convocazione del Congresso Straordinario se, per qualsiasi ragione o vicenda, vengano a mancare la metà più uno dei suoi componenti.Comma 11 – Le dimissioni che comportano la decadenza degli organi sono da considerarsi irrevocabili.

IL PRESIDENTE
ARTICOLO 11Comma 1 – Il Presidente del Consiglio Direttivo è il Presidente dell’Unione che rappresenta legalmente nelle sedi e nelle giurisdizioni consentite all’U.S.S.I., compatibilmente cioè con la superiore autorità e rappresentatività della F. N. S. I. .Comma 2 – Il Presidente convoca il Congresso in tutti i casi previsti dal presente Statuto.Comma 3 – E’ l’esecutore delle deliberazioni del Consiglio Direttivo che convoca almeno tre volte l’anno e quando ne facciano richiesta almeno tre Gruppi Regionali. Se non vi provvede con la periodicità predetta o sollecitamente dopo ricevutane richiesta, uno dei vice presidenti può a lui sostituirsi e convocare in sua vece il Consiglio Direttivo.Comma 4 – Il Presidente, o chi per esso, fissa l’ordine del giorno dei lavori consiliari ed è tenuto ad inserire nell’ordine del giorno argomenti indicati anche da un solo consigliere con richiesta motivata e fatta pervenire almeno otto giorni prima della riunione.  Comma 5 – Il Presidente deve considerasi decaduto nei casi previsti dagli artt. 22 e 23 del presente Statuto, ed in ogni altro caso di impedimento permanente dello stesso. In tali casi il Vicepresidente Vicario convoca, entro 30 giorni, il Congresso Straordinario per l’elezione del Presidente con le modalità e le forme di cui all’art. 9.IL SEGRETARIO GENERALEARTICOLO 12Il Segretario Generale, nominato dal Consiglio Direttivo tra i consiglieri eletti nella sua prima seduta:a)provvede alla gestione amministrativa dell’U.S.S.I. in adesione alle indicazioni fornite dal Consiglio Direttivob)partecipa in qualità di componente alle sedute del Comitato di Presidenza con diritto di voto, curando la tenuta dei relativi verbalic)cura la tenuta dei verbali del Consiglio Direttivo.

IL VICE SEGRETARIO
ARTICOLO 13Il Vice Segretario, nominato dal Consiglio Direttivo tra i consiglieri eletti nella sua prima seduta:a)collabora con il Segretario Generale per l’espletamento delle attività affidate a quest’ultimob)partecipa in qualità di componente alle sedute del Comitato di Presidenza con diritto di voto.

IL COMITATO DI PRESIDENZA
ARTICOLO 14Comma 1 – Il Presidente, i tre Vice Presidenti, il Segretario Generale e il Vice Segretario Generale costituiscono il Comitato di Presidenza. Alle riunioni del Comitato di Presidenza partecipa, con funzione consultiva, il Presidente della Conferenza Nazionale dei Presidenti.Comma 2 – Ad esso il Consiglio direttivo può delegare, ai fini di immediata esecutività e realizzazione, proprie funzioni. In situazioni di particolare urgenza, il Comitato esercita i poteri deliberanti che sono propri del Consiglio Direttivo, riferendone a quest’ultimo nella prima seduta consiliare, per la necessaria ratifica.Comma 3 – Il Comitato, convocato dal Presidente, il quale ne dà avviso almeno 5 giorni prima, è validamente costituito con l’intervento di almeno tre componenti e decide a maggioranza di due terzi degli intervenuti.Comma 4 – Il Comitato di Presidenza predispone il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo da sottoporre all’approvazione del Consiglio Direttivo.

IL COLLEGIO DEI REVISORI
ARTICOLO 15Comma 1 – Il Congresso Nazionale elegge – a maggioranza – i membri del Collegio dei Revisori formato da un membro , anche non giornalista, iscritto all’Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, da un giornalista professionale e da un giornalista collaboratore che non ricoprano la stessa carica presso la F.N.S.I. o in altro Gruppo di specializzazione riconosciuto dalla F.N.S.I.. Il Congresso elegge inoltre un supplente per ognuna delle tre categorie destinati a sostituire il revisore effettivo della stessa categoria di appartenenza in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo. Tutti i componenti del Collegio dei Revisori devono possedere adeguata e comprovata competenza.Comma 2 – Il Collegio dei Revisori nomina nella sua prima riunione il proprio Presidente, scegliendolo fra gli eletti.Comma 3 – I componenti il Collegio dei Revisori hanno l’obbligo di partecipare al Congresso oltre che alle riunioni degli organi deliberanti, nelle quali, pur senza diritto di voto, hanno facoltà di far iscrivere a verbale proprie dichiarazioni sugli argomenti oggetto di deliberazione.Comma 4 – Alle sostituzioni ed alle integrazioni dei membri del Collegio dei Revisori si provvede, se possibile, con i membri supplenti sino al primo congresso utile. Ove non sia possibile, si procede con la surroga dei primi dei non eletti.Comma 5 – Il Collegio dei Revisori si riunisce d’ufficio ogni tre mesi per accertare la consistenza di cassa. Suo compito istituzionale è la vigilanza sulla regolare tenuta dell’amministrazione e della contabilità dell’U.S.S.I., oltre che sulla osservanza degli adempimenti eventualmente imposti da norme di legge. Il Presidente dei Revisori presenta al Congresso una relazione sull’andamento della gestione.Comma 6 – Il Collegio dei revisori verifica, inoltre, il bilancio consuntivo predisposto dal Comitato di Presidenza e redige, in piena autonomia, la relazione accompagnatoria.Comma 7 – I Gruppi Regionali saranno tenuti alla nomina del Collegio dei Revisori solo nel caso in cui l’attività degli stessi comporti complessi movimenti di denaro.

LA CONFERENZA NAZIONALE DEI PRESIDENTI
ARTICOLO 16La Conferenza Nazionale dei Presidenti è composta dai Presidenti in carica dei Gruppi regionali ed in caso di  impedimento da un delegato indicato dallo stesso Presidente impedito. Qualora, per dimissioni o per altri motivi, un Presidente fosse impedito in via definitiva o fosse dimissionario, al suo posto subentrerà il vice Presidente professionale fino all’elezione del nuovo Presidente. Uno dei Presidenti dei Gruppi regionali viene eletto ( a maggioranza semplice) alla carica di Presidente della Conferenza, con votazione segreta effettuata tra tutti i Presidenti. La carica è rinnovabile e ha durata quadriennale.La Conferenza Nazionale, istituita per recepire le esigenze e le istanze dei Gruppi Regionali in una visione globale delle problematiche, deve riunirsi almeno due volte ogni anno, convocata dal Presidente con un preavviso di almeno dieci giorni.

COMMISSIONE VERIFICA POTERI
ARTICOLO 17                                                                                                                      La Commissione Verifica Poteri è composta da cinque membri,di cui quattro nominati uno ciascuno dai quattro Gruppi regionali che possiedono il maggior numero di associati ed uno  dal Gruppo regionale con il minor numero di associati. All’atto dell’insediamento, la Commissione  provvederà  ad  eleggere  a  maggioranza il Presidente ed  eventualmente  un  Segretario.  I  componenti della Commissione Verifica Poteri non potranno essere candidati a nessuna carica elettiva nell’ambito del Congresso.

CONTROVERSIE
ARTICOLO 18Per qualsiasi controversia gli iscritti all’U.S.S.I. si rimettono in primo grado al collegi dei Probiviri delle Associazioni regionali della stampa di relativa appartenenza e, in secondo grado, al Collegio Nazionale della F.N.S.I..

FONDO COMUNE – BILANCIO

ARTICOLO 19                                                                                                                        Il Fondo comune è costituito:dalle quote di partecipazione degli iscritti e dei Gruppi;da tutti i beni mobili e immobili appartenenti all’U.S.S.I.;dai contributi degli iscritti e dalle elargizioni di terzi, enti pubblici e privati;da ogni altra entrata che concorra ad incrementare il fondo comune.
ARTICOLO 20Comma 1 – L’esercizio dell’Associazione si chiude al 31 dicembre di ogni anno.Comma 2 – Entro 3 mesi dalla chiusura dell’esercizio, il Comitato di Presidenza deve redigere il rendiconto consuntivo economico e finanziario da sottoporre alla verifica del Collegio dei Revisori.Comma 3 – Entro il 30 giugno di ciascun anno, il bilancio consuntivo, la relazione del Collegio dei Revisori e del Presidente dovranno essere sottoposti al Consiglio Direttivo Nazionale per l’approvazione. Entro il 31 luglio di ciascun anno il bilancio e la relazione dei Revisori dovranno essere depositati presso la sede nazionale a disposizione degli iscritti che ne facciano richiesta.Comma 4 – Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Comitato di Presidenza deve, inoltre, redigere  il rendiconto preventivo e presentarlo, nei tre mesi successivi, al Collegio dei revisori per la verifica. Entro il 30 aprile di ciascun anno il bilancio di previsione e la relazione del Collegio dei Revisori dovranno essere approvati dal Consiglio Direttivo Nazionale ed, entro il 31 maggio dello stesso anno, depositati presso la sede nazionale a disposizione degli iscritti che ne facciano richiesta.Comma 5 – In caso di scioglimento dell’U.S.S.I., per qualunque causa, il suo patrimonio sarà devoluto obbligatoriamente ad altre Associazioni con finalità analoghe oppure a fini di pubblica utilità, sentito il parere di eventuali organismi di controllo e sempre salva diversa destinazione imposta dalla Legge.

SEDE
ARTICOLO 21La sede istituzionale dell’U.S.S.I. è presso la sede nazionale della F. N. S. I.. Tuttavia  il Consiglio Direttivo dell’U.S.S.I., su indicazione del  Presidente,  può  stabilire  una  sede operativa diversa per esigenze di natura funzionale.

CARICHE, LORO DURATA E VACANZE
ARTICOLO 22Comma 1 – Possono concorrere alle cariche elettive dell’U.S.S.I. tutti i soci (art. 7) che provino di:- essere iscritti all’Ordine dei Giornalisti ed alla Federazione Nazionale della Stampa Italiana- non aver riportato condanne penali definitive, per reati non colposi, a pene detentive con durata superiore ad un anno ovvero a pene che comportino l’interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;- non aver riportato nell’ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno da parte delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;- non aver subito sanzioni di sospensione dall’attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive.               Comma 2 – La inesistenza ab origine di uno dei requisiti di eleggibilità, accertata o avveratasi successivamente all’elezione, comporta l’immediata decadenza dalla carica.Comma 3 – Quanto alle modalità di presentazione delle candidature, si rinvia, sin d’ora, al  regolamento operativo.Comma 4 – Le cariche hanno durata quadriennale e sono rinnovabili. Esse non danno diritto a compenso di sorta, a nessun titolo, ma soltanto al rimborso delle spese vive eventualmente sostenute da un eletto nell’esecuzione di uno specifico mandato affidatogli dal Congresso, dal Consiglio Direttivo o dal Comitato di Presidenza.Comma 5 – Qualora  un  Consigliere  collaboratore,  nel  corso del  mandato, divenga giornalista professionale rimarrà in carica nel Consiglio Direttivo con la nuova qualifica.Comma 6 – Nel caso di impedimento temporaneo del Presidente l’esercizio di tutte le funzioni è demandato al Vicepresidente Vicario; nel caso l’impedimento assuma, per qualsiasi motivo, carattere definitivo il Vice Presidente Vicario provvederà alla convocazione del Congresso straordinario per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo. Lo stesso dicasi per il caso di dimissioni del Presidente.  Comma 7 – Nel caso di dimissioni contemporanee, ovvero presentate in un arco temporale inferiore a sette giorni, di oltre la metà dei Consiglieri eletti, si avrà la decadenza del Presidente e dell’intero Consiglio Direttivo, cui spetterà l’ordinaria amministrazione sino alla Convocazione del Congresso straordinario. In tal caso rimarranno in carica i Revisori sino alla scadenza del mandato. Le dimissioni che determinano la decadenza degli organi associativi sono irrevocabili.Comma 8 – Tutte  le  Assemblee  straordinarie  di  cui  sopra,   devono  essere obbligatoriamente convocate entro 30 giorni dall’evento e celebrate entro i 30 giorni successivi.

CONTRIBUTI
ARTICOLO 23Il Consiglio Direttivo stabilisce ogni anno la misura della quota che ogni Gruppo Regionale deve versare all’U. S. S .I  per conto di ciascun iscritto.

PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO
ARTICOLO 24Comma 1 – Ciascun socio, regolarmente iscritto, è escluso dall’U.S.S.I.:1) al venire meno delle qualità di cui all’art. 7;2) nel caso di dimissioni;3) qualora abbandoni l’attività di giornalista sportivo;4) nel caso di morosità;5) nel caso di radiazione comminata dagli organi di giustizia a seguito di gravi violazioni dell’ordinamento sociale.Comma 2 – La perdita della qualità, nei casi di cui ai numeri 1 e 3, non opera per quei soci che abbiano fatto parte dell’U.S.S.I. per almeno 15 anni e per i soci collocati in quiescenza, i quali conservano la qualità di socio ordinario.

MODIFICHE STATUTARIE
ARTICOLO 25Comma 1 – L’Unione si dà il proprio Statuto, formulato in termini compatibili con quello della F. N. S. I.. I Gruppi regionali e interregionali elaborano il loro Statuto in conformità a quello dell’Unione che li approva a norma dell’art. 4 e del relativo rinvio.                          Lo  Statuto  Nazionale  è  deliberato  dal   Congresso  che lo approva con la presenza di almeno il 70% dei delegati e con la maggioranza dei due terzi dei presenti.Comma 2 – Le proposte di modifica dello Statuto, determinate e specifiche, devono essere presentate, corredate delle motivazioni che le ispirano, dal Consiglio Direttivo ovvero dalla metà più uno dei Gruppi aventi diritto al voto.Comma 3 – Il Consiglio Direttivo, verificata la ritualità della richiesta, indice, entro 30 giorni, il Congresso straordinario, che dovrà tenersi nei successivi 30 giorni.Comma 4 – Il Consiglio Direttivo, nell’indire il Congresso, deve, in ogni caso, riportare integralmente, nell’ordine del giorno, le proposte di modifica.Comma 5 – Ogni modifica statutaria è approvata e resa esecutiva se ottiene in Congresso la maggioranza dei due terzi degli associati presenti.
SCIOGLIMENTO  E LIQUIDAZIONE                                                                                Comma 1 – L’Ussi che ha durata  indeterminata fino all’esaurimento di tutti i suoi scopi, è sciolta con deliberazione a maggioranza dei quattro quinti degli associati aventi diritto al voto. Con la stessa maggioranza  sono nominati i liquidatori, di cui devono essere determinati i poteri, e viene stabilita la destinazione dell’eventuale patrimonio residuo in conformità con il dettato dell’art. 20, ultimo comma.Comma 2 -La convocazione dell’assemblea, al fine di statuire in merito allo scioglimento, deve essere richiesta da almeno i quattro quinti dei soci aventi diritto al voto i quali, a detta convocazione, dovranno partecipare direttamente.

RINVIO
ARTICOLO 27Per quanto non disposto dal presente Statuto operano le norme della legge istitutiva dell’Ordine dei giornalisti e quelle statutarie della F.N.S.I..

ENTRATA IN VIGORE
ARTICOLO 28Il presente Statuto entra in vigore a seguito dell’approvazione da parte della FNSI e del CONI.
Approvato all’unanimità dal Congresso Straordinario di Roma del 27 maggio 2012